
Azienda Sociale
Comasca e Lariana
SERVIZIO DI VIGILANZA DELLE UNITA' DI OFFERTA SOCIALE
La L.R. 3/2008 disciplina la rete delle Unità d’Offerta (UDO) sociosanitarie e sociali quali insieme integrato di servizi, prestazioni, anche di sostegno economico, e di strutture territoriali, domiciliari, diurne e residenziali, in grado di fornire un’adeguata risposta al bisogno di assistenza delle persone e delle famiglie (in base all’art. 3, comma 2, soggetti privati possono svolgere attività sociali e assistenziali indipendentemente dal loro inserimento nella rete delle UDO sociali, purché tuttavia rispettino la normativa vigente in materia edilizia, di sicurezza e di igiene e i principi stabiliti dalla citata L.R.).
Le UDO sociali si differenziano per utenza e per tipologia di servizio:
Le UDO sociali si differenziano per utenza e tipologia di Servizio:
MINORI
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Comunità Educative
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Comunità Familiari
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Alloggi per l’Autonomia
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Asili Nido
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Micro Nidi
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Centri Prima Infanzia
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Nidi Famiglia
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Centri di Aggregazione Giovanile
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Centri Ricreativi Diurni
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Comunità educative Genitore-Figli
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Alloggi per l'Autonomia Educativo
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Alloggi per l'Autonomia per Genitore-Figlio/i
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Comunità Educative Diurne
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Centri Diurni Educativi
DISABILI
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Comunità Alloggio
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Centri Socio Educativi (CSE)
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Servizi di Formazione all’Autonomia per persone disabili (SFA)
ANZIANI
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Centri Diurni
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Alloggi Protetti Anziani
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Comunità alloggio sociale anziani (C.A.S.A.)
Per accedere alla Rete, le UDO sociali
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devono avere le caratteristiche indicate dalla normativa regionale per ogni tipologia ***
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devono presentare “Comunicazione di Inizio Attività” ai sensi dell’art. 15 L.R. 3/2008
La Comunicazione di Inizio Attività (CPE) delle UDO con sede nel territorio dell’Ambito di Como deve essere presentata dal legale rappresentante dell’ente gestore all’Ufficio di Piano di Como (in quanto delegato dai Comuni dell’Ambito) e inviata per conoscenza all’Ufficio Vigilanza dell’ATS Insubria-sede di Como.
La comunicazione di inizio attività può essere trasmessa all’Ufficio di Piano:
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a mano;
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attraverso spedizione postale con raccomandata;
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via PEC all’indirizzo ascl@legalmail.it
La comunicazione di inizio attività è necessaria nei seguenti casi:
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apertura di nuova UDO;
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variazione della capacità ricettiva dell’UDO;
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trasformazione di UDO esistenti;
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trasferimento in altra sede di UDO esistenti;
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cambiamento del soggetto gestore.
In ogni caso deve essere redatta sulla base del fac simile allegato al Decreto 1254/2010 e corredata dei documenti ivi indicati.
Al ricevimento della CPE l’Ufficio di Piano verifica la completezza della comunicazione nonché la presenza dei necessari allegati e, in caso di esito positivo, chiede all’ATS competente di provvedere al sopralluogo di vigilanza.
La CPE non necessita di formale atto di autorizzazione o assenso da parte dell’Ufficio di Piano.
Entro 30 giorni lavorativi dal ricevimento della CPE, tuttavia, quest’ultimo può fissare al gestore dell’UDO un termine per necessarie integrazioni della dichiarazione o dei documenti necessari. In base alla vigilanza svolta dall’ATS, inoltre, l’Ufficio di Piano può intimare l’adeguamento ai requisiti regionali ed, eventualmente, inibire l’attività.
*** Ulteriore normativa di riferimento:
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D.G.R. 16 febbraio 2005 n. VII/20762 Definizione dei requisiti minimi strutturali e organizzativi per l'autorizzazione al funzionamento dei servizi sociali di accoglienza residenziale per minori
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D.G.R. 16 febbraio 2005 n. VII/20763 Definizione dei requisiti minimi strutturali e organizzativi per l'autorizzazione al funzionamento dei servizi sociali per le persone disabili
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D.G.R. 17 marzo 2010 n. 11496 Definizione dei requisiti minimi di esercizio dell'unità di offerta sociale "Centro ricreativo diurno per minori"
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D.G.R. 17 gennaio 2018 n. X/7776 Istituzione unità d'offerta del sistema sociale "Comunità alloggio sociale anziani (C.A.S.A.)" - definizione requisiti minimi di esercizio
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D.G.R. 18 febbraio 2020 n. XI/2857 Evoluzione della rete di unità d’offerta per minori in difficoltà
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D.G.R. 9 marzo 2020 n. XI/2929 Revisione e aggiornamento dei requisiti per l’esercizio degli asili nido: modifica della d.g.r. 11 febbraio 2005, n. 20588 + Nota esplicativa regionale